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Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, anche solo ‘Decreto 231’) recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, consorzi), per una serie di reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone fisiche le quali rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti. L’art. 6 del Decreto stabilisce, tuttavia, che la Società non risponde del reato commesso dalla persona fisica, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del verificarsi del fatto, “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, nell’ambito dei quali sia prevista l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (‘OdV’) con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento. Nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01” emanate da Confindustria, nonché quelle trasmesse da Farmindustria, si prevede che un elemento essenziale del modello organizzativo sia costituito dal codice etico, contenente l’insieme dei diritti, dei doveri, delle responsabilità e delle regole comportamentali di riferimento per l’ente.
In conformità a quanto previsto dalle linee guida emanate dalle associazioni di riferimento ed in particolare del Codice Deontologico di Farmindustria, So.Se.Pharm S.r.l. ( ‘So.Se.Pharm’ o ‘Società’) ha adottato il presente codice etico (‘Codice Etico’), con l’obiettivo di contribuire ad assicurare la trasparenza ed integrità massime delle proprie attività e con lo scopo di far conoscere ai soggetti operanti, a qualsiasi titolo, in nome e/o per conto della Società l’insieme dei valori e delle regole di condotta a cui quest’ultima riconosce valore primario e che devono costituire un costante riferimento nell’esercizio delle attività aziendali. Il Codice Etico fa parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (‘Modello Organizzativo’) adottato da So.Se.Pharm ai sensi del Decreto 231 e costituisce uno dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 stesso. Le previsioni ed i principi del presente Codice trovano completamento nelle procedure e policy vigenti in seno alla Società, le quali indicano le regole operative da seguire nell’ambito delle diverse attività aziendali. Per tutto quanto non previsto nel presente Codice, occorre assicurare il rispetto del Codice Dentologico di Farmindustria.
I destinatari del Codice Etico sono tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operino in nome e/o per conto della Società (‘Destinatari’), tra i quali, a titolo esemplificativo:
L’osservanza dei predetti principi è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi degli artt. 21041, 21052, 21063 del codice civile e, per i lavoratori non subordinati, dal relativo contratto. Anche i Terzi Destinatari sono tenuti ad un comportamento in linea con i principi generali del presente Codice, costituendo questo aspetto un elemento di fondamentale importanza per perseguire un modello imprenditoriale eticamente responsabile. La Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i Terzi Destinatari che abbiano violato le norme del Codice Etico a loro destinate e che abbiano formato oggetto di apposita pattuizione contrattuale. In qualunque caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione di una o più norme del presente Codice, i Destinatari potranno consultare l’Organismo di Vigilanza di So.Se.Pharm al fine di stabilire la linea di azione più appropriata.
L’OdV potrà essere contattato:
Tutti i Destinatari hanno l’obbligo di assicurare, nell’ambito delle attività svolte in nome e/o per conto della Società, il costante e pieno rispetto della normativa vigente, inclusa quella di natura regolamentare, nonché del Modello e dei protocolli ad esso connessi, con particolare riguardo al presente Codice Etico. 1 Art. 2104 c.c. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e di quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disci- plina del lavoro, impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”. 2 Art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso i modo da poter recare ad essa pregiudizio. 3 Art. 2106 c.c. Sanzioni disciplinari. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (artt. 2104 e 2105 c.c.) può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. Dovrà, inoltre, essere rispettata la normativa vigente nei Paesi stranieri in cui la Società, anche indirettamente, opera, essendo obiettivo primario di quest’ultima conformarsi alle leggi e regolamenti vigenti. La Società non appoggia ma condanna fermamente i comportamenti non conformi alla normativa vigente e/o al Modello Organizzativo, inclusi quelli finalizzati a perseguire o realizzare l’interesse della Società stessa. E’ fatto, quindi, espresso e particolare divieto di porre in essere, o concorrere a porre in essere, qualsiasi condotta, anche omissiva, idonea ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto 231 e/o dannosa per la Società. In nessun caso, la pretesa di agire nell’interesse o a vantaggio della Società può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente o con il Modello Organizzativo.
La Società informa tutte le decisioni e le valutazioni effettuate nell’ambito della propria attività, incluse quelle concernenti le risorse operanti in proprio nome e/o per proprio conto, al principio di imparzialità, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sull’etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età e sullo stato di salute.
I Destinatari sono tenuti a garantire la completezza, la correttezza, la chiarezza, la comprensibilità e l’accuratezza delle informazioni concernenti le attività svolte dalla Società. So.Se.Pharm si impegna, inoltre, affinché sia garantito il rispetto dei seguenti principi:
Ogni risorsa umana della Società è tenuta a svolgere le proprie mansioni in modo responsabile, onesto, diligente e con buon grado di giudizio, in conformità con le policies aziendali. I Destinatari devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi della Società, dovendosi intendere per “conflitto di interessi” qualsiasi situazione in cui l’interesse personale si trovi in conflitto con quello della Società.
I Destinatari devono considerare gli interessi aziendali una priorità assoluta e devono astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione al fine di favorire affari o persone esterne alla Società o per favorire se stessi, a detrimento di quest’ultima. Questo vale sia nel caso in cui un dipendente, collaboratore o consulente persegua un interesse diverso dagli scopi aziendali o si avvantaggi personalmente di un’opportunità d’affari della Società, sia nel caso in cui i legali rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o della Pubblica Amministrazione, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Nel caso in cui si manifesti anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi, il dipendente è tenuto ad informare i propri responsabili.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:
I rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera, intrattenuti in nome e/o per conto di So.Se.Pharm, così come quelli con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati alla trasparenza e correttezza massime.
Nell’ambito di tali rapporti è espressamente vietato:
So.Se.Pharm non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle Autorità di Vigilanza, dall’Autorità Antitrust e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora attivamente, nel corso delle procedure istruttorie, evitando di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo. Le interazioni con la concorrenza sono da limitare e devono essere gestite secondo quanto stabilito nelle Linee Guida dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di non intraprendere azioni che possano impedire, restringere o distorcere la capacità competitiva di un concorrente.
È necessario che tutte le risorse di So.Se.Pharm garantiscano che i rapporti con i fornitori, potenziali e/o effettivi, avvengano nel rispetto del principio della buona fede e in modo trasparente. Le forniture, gli appalti e i subappalti devono essere motivate da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve in ogni caso essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici, garantendo la trasparenza e l’imparzialità massime, nell’ottica di contemperare l’economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Società, con l’esigenza di assicurare l’elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati. La selezione dei fornitori deve essere mirata esclusivamente su soggetti che diano precise garanzie di affidabilità e di idoneità tecnica per lo svolgimento delle prestazioni di volta in volta richieste ma anche di professionalità ed onorabilità. È vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sulle risorse aziendali competenti a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alla legge è, come ovvio, in contrasto con gli interessi aziendali e viene perseguito dalla Società. I rapporti con i Fornitori devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza, assicurando in ogni caso il rispetto della normativa vigente.
So.Se.Pharm contrasta e ripudia ogni forma di corruzione, sia nei confronti degli interlocutori pubblici (ad es., funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio) e sia rispetto agli interlocutori privati della Società. La Società non ammette pagamenti impropri, né alcuna forma diretta o indiretta di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possano essere interpretatati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all’attività aziendale. Tali divieti non consentono deroghe, neppure in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali sia ritenuta una consuetudine. In particolare, nell’ambito dei rapporti con interlocutori pubblici e privati, sia italiani che stranieri, è fatto divieto di offrire, sollecitare, promettere o accettare la promessa di denaro, doni o altre utilità (quali, ad esempio, omaggi, cene, viaggi, opportunità di impiego, sconti anomali, ecc.), anche per interposta persona e tramite familiari, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o comunque per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i Destinatari ricevano una richiesta o sollecitazione indebita di denaro o altra utilità, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. L’unica eccezione al suddetto divieto riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia conformi alle prassi aziendali e che siano di modico valore, intendendosi per tale quello non superiore a Euro 150,00, che, in quanto tali, non pregiudichino l’integrità e l’autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell’iniziativa. I regali, vantaggi o utilità sono in ogni caso assolutamente vietati quando, pur rientrando nei limiti sopra indicati, sono destinati, direttamente o indirettamente, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani e/o stranieri (o loro familiari) e sono volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. È inoltre proibita la richiesta, la sollecitazione o l’accettazione di denaro, doni o altre utilità da parte dei Destinatari, per sé o per altri, in relazione ad attività svolte in nome e/o per conto della Società. Chiunque riceva offerte di denaro, omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, dovrà respingerli e informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza. Anche in tal caso, è consentita unicamente l’accettazione di omaggi di modico valore, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali vigenti, che, in quanto tali, non pregiudichino l’integrità e l’autonomia di giudizio dell’interessato e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.
In caso di richiesta o di volontà di procedere a una donazione o ad una liberalità, la Società non può effettuare donazioni di beneficenza allo scopo di facilitare transazioni commerciali legate al presente, al passato o al futuro, inoltre dovranno essere perseguiti, in totale trasparenza, scopi umanitari, di pubblico interesse o di beneficio per la collettività. Le donazioni/liberalità dovranno essere adeguatamente documentate allo scopo di giustificarne in ogni momento la motivazione, indicando il destinatario e la finalità prevista e dovranno essere devolute unicamente a Organizzazioni ed Enti che abbiano diritto a riceverle, ai sensi delle leggi e delle normative applicabili.
Le risorse umane sono elemento indispensabile e fondamentale per l'esistenza di So.Se.Pharm. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi della Società. Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, incluso il CCNL di categoria, la normativa previdenziale, fiscale, assicurativa ed amministrativa. La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sull’etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età e sullo stato di salute. La Società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. Il dipendente o il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, e religione, etc. può segnalare l’accaduto all’Organismo di Vigilanza, che valuterà l’effettiva violazione del Codice Etico, assumendo le necessarie ed opportune determinazioni. So.Se.Pharm si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno.
Le attività di So.Se.Pharm richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti e informazioni attinenti ai rapporti negoziali, al contenzioso, ai rapporti con il personale dipendente, ai rapporti con clienti, fornitori e consulenti; a tal fine, la Società impone al proprio personale il rispetto, nelle comunicazioni aziendali ed extra aziendali, della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, in tema di protezione dei dati personali. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria attività o funzione. Ciascun Destinatario dovrà:
Le risorse informatiche ed i sistemi di comunicazione, i sistemi di accesso alla posta elettronica e a Internet, sono di proprietà della Società e devono essere utilizzati in modo appropriato e per il perseguimento di fini aziendali. A tal fine:
È considerato uso improprio e scorretto dei sistemi informatici:
So.Se.Pharm s’impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza in conformità alla normativa vigente, incluso il D.Lgs. n. 81/08, con particolare attenzione a sviluppare la consapevolezza dei rischi e promuovendo campagne di sensibilizzazione del personale, effettuando la formazione coordinata e continuativa, curando l’ambiente di lavoro ed il benessere di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa, a qualunque titolo. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:
Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. E’, inoltre, necessario che i Destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo, in particolare:
Le attività della Società sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. La Società si impegna a diffondere e a consolidare una cultura che rispetti la tutela ambientale e la prevenzione dell’inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili nella gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti come previsto nelle procedure aziendali.
I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure interne in materia di antiriciclaggio, astenendosi dal compiere qualsiasi attività, iniziativa o operazione che possa comportare il coinvolgimento, anche indiretto, in fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio di beni o denaro provenienti da attività illecite o criminali. Con precipuo riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l’obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza. A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle regole di seguito elencate:
E’ fatto espresso divieto ai Destinatari di:
Nell’ambito delle attività svolte in nome o per conto della Società, è necessario:
Il compito di vigilare sull’adeguatezza ed il rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico spetta all’Organismo di Vigilanza, al quale sono assegnati i seguenti compiti:
I Destinatari possono, inoltre, rivolgersi all’Organismo di Vigilanza per qualsiasi chiarimento o delucidazione concernente l’interpretazione o l’applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, incluso per ciò che attiene la legittimità di un determinato comportamento o decisione.
Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione agli Organismi di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente i dati, le informazioni e i documenti richiesti e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza.
In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti:
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza assicura che la persona che effettua la comunicazione/segnalazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente), fermo restando che qualsiasi riscontrato abuso delle segnalazioni intendendosi per tale la segnalazione di presunte violazioni dei Modelli con la consapevolezza della loro effettiva insussistenza costituirà violazione del dovere etico di probità e correttezza e, come tale, sarà sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare.
Pubblicazione dei dati relativi ai rapporti tra imprese e medici: Trasparenza Responsabile
Dal 30 giugno sono disponibili sul nostro sito i dati relativi sia ai rapporti di collaborazione riferiti al 2015 tra So.Se.PHARM S.r.l e gli Operatori sanitari (HCPs) e le Organizzazioni Sanitarie (HCOs), sia alla Ricerca e Sviluppo (R&D).
Trasparenza assoluta con la pubblicazione di questi dati è la scelta che le imprese del farmaco hanno fatto con piena convinzione, adottando il Codice sulla disclosure di Farmindustria, in attuazione del Codice EFPIA (Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche).
La collaborazione, già da tempo molto ben regolata, tra imprese del farmaco e medici si articola in diversi ambiti di attività:
Proprio lo scambio di conoscenze tra imprese e medici, con il loro patrimonio di sapere e di esperienze sul campo, permette di raccogliere informazioni utili al percorso di ricerca e sviluppo e, dunque, di poter avere a disposizione farmaci sempre più efficaci per i bisogni di salute dei pazienti.
Questi rapporti, oltre ad essere disciplinati da norme nazionali e internazionali, si fondano sul rispetto reciproco dei ruoli, in un quadro trasparente di regole deontologiche di Farmindustria, che prevedono controlli rigorosi effettuati secondo precisi iter istruttori da organismi terzi, presieduti da magistrati indicati dal Presidente della Corte di Cassazione.
Potete accedere ai dati – pubblicati nel pieno rispetto della normativa italiana sulla privacy – relativi a tutti i professionisti in forma aggregata.